Il DL n. 185/2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese” (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n° 2) ha introdotto l’obbligo per i Professionisti di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120. (GU 14 settembre 2020 n. 228 SO) introduce la sospensione dall’Albo per i Professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Ordine di appartenenza.
È stato quindi confermato il nuovo testo dell’art. 16, c. 7 bis, del DL n. 185/ 2008 che prevede: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. L’obiettivo è quello di «favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti» come si legge all’interno dello stesso Decreto.
Si ricorda che OPI Biella ha attivato una Convenzione con Aruba (crea la tua PEC) se già in possesso di un indirizzo PEC è sufficiente darne comunicazione a questo Ente.
Riferimenti Normativi: https://www.inipec.gov.it/riferimento-normativo
Obbligo di comunicazione indirizzo PEC ( Circolare FNOPI)