Obbligo formativo ECM
L’art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”
I professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua che è possibile consultare al seguente link: https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
Per maggiori dettagli si fa riferimento alla Circolare n° 23 del 10/03/2023 della FNOPI reperibile sul sito della Federazione al seguente link: https://www.fnopi.it/document/decreto-legge-mille-proroghe-legge-di-conversione-le-principali-misure-dinteresse/